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Procedura aperta per appalto di servizi di architettura e ingegneria – CUP G17H03000130001 CIG 79099866F0 . documentazione

6 Giugno 2019 | CIG/COD 79099866F0

Avvisi (16)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Con riferimento all’appalto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, si comunica l’Aggiudicazione Definitiva al concorrente “Costituendo RTI ITALCONSULT SPA / Hill International N.V. / Prointec S.A.U.”, con sede in Via Villa Ricotti, 20 – 00161 Roma, P.IVA 01576741001, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 95,113 punti, con il ribasso offerto del 38%, giusta Determinazione n. 4/AD del 09/01/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Bonfiglio

Procedura aperta ex artt. 122, 123 e 60 per l’Appalto per servizi di ingegneria inerenti le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, etc. inerenti le previste opere in ambito aeroportuale.

Comunicazione prossima seduta gara

Con riferimento alla gara in oggetto la Commissione di Gara comunica che la prossima seduta pubblica di gara, per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, si terrà il giorno 14 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso gli uffici SAC.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Bonfiglio

FISSAZIONE SEDUTA DI GARA

Con riferimento alla gara in oggetto la Commissione di Gara comunica che la prossima seduta di gara si terrà il giorno 15 novembre 2019 alle ore 10,00 presso gli uffici SAC.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Bonfiglio

AVVISO RINVIO SEDUTA DI GARA

Con riferimento alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, si comunica che la seduta pubblica fissata per il giorno 16.09.2019 è rinviata a giorno 27.09.2019 alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi della S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A. siti presso l’Aeroporto Fontanarossa Catania.

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile Unico del Procedimento

ERRATA CORRIGE

Si informa che al Bando in epigrafe indicato sono apportate le seguenti correzioni.

Al punto:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Anziché
Data: 22.07.2019        ore: 12:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
Leggi
Data: 12.09.2019           ore 12:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania

 

Al punto:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Anziché
Data: Prima seduta pubblica giorno 25.07.2019 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Leggi
Data: Prima seduta pubblica giorno 16.09.2019 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

RISPOSTA AI QUESITI POSTI

Quesito n° 55
Con riferimento alla risposta fornita da Codesta Spett/le Società al quesito n.23 presentato da un concorrente che chiedeva se poteva fungere da mandante di un RTP, pur non avendo mai espletato servizi in ambito aeroportuale, desideriamo porre il seguente ulteriore quesito.
Si chiede a Codesta Spett/le Società se all’interno di un RTP che possiede il 100% dei requisiti richiesti al Bando di Gara, possa risiedere un soggetto mandante che ha già svolto servizi in ambito aeroportuale espletati però in un periodo leggermente più remoto dei 10 anni, da voi assunto come riferimento temporale per la dimostrazione del possesso dei requisiti delle capacità tecniche e professionali.
I 3 servizi richiesti dal bando di gara nella formulazione dell’Offerta Tecnica, come referenze, non necessariamente dovrebbero essere stati svolti nell’ultimo decennio, ma potrebbero, come servizi, riguardare un orizzonte temporale più remoto, senza indicazione di uno specifico limite.
In sostanza si chiede di poter applicare anche nella gara in oggetto il medesimo principio con cui l’ANAC ha recentemente richiesto ad ANAS nella gara DG 01-19 che il periodo di riferimento per le referenze da indicare in sede di offerta deve essere esteso all’intera vita professionale degli operatori economici, anziché limitato temporalmente agli ultimi 10 anni, fermo restando che comunque il RTP nel suo complesso vanta il 100% dei requisiti per i servizi espletati nell’ultimo decennio.
Ciò andrebbe inoltre a sostegno del principio, ampiamente sancito dalla legislazione comunitaria, secondo cui nelle gare pubbliche si deve favorire la più ampia partecipazione da parte delle imprese alle procedure di affidamento di appalti pubblici e che le stazioni appaltanti debbono adottare regole che promuovono il più ampio accesso al libero mercato dei lavori e dei servizi.
Risposta al Quesito n° 55
Si conferma che l’arco temporale da prendere in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti della capacità tecnico professionali è di 10 anni.
Quanto alle referenze il disciplinare di gara, al punto 7. Sub par. 1.41 così dispone:
La busta “B – Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione “Relazione “A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta” con riferimento all’elemento di valutazione “B” di cui alla Tabella che segue (par. 7.2), la professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
Quanto ai criteri di valutazione il disciplinare attribuisce punti 15 al seguente elemento di valutazione:

A3

Similitudine dei tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto del presente disciplinare con riguardo alla tipologia del progetto oggetto dell’affidamento

15

Pertanto è rimessa al concorrente, prima, ed alla commissione di gara, dopo, ogni valutazione in ordine alle referenze presentate ed all’arco temporale cui le stesse si riferiscono.

 

Quesito n° 56
1) La Relazione “A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, di cui al punto 7 del Disciplinare di Gara, è da intendersi come unico documento di 9 facciate A3, ovvero 18 facciate A4, suddivisa in tre servizi, ove ciascun servizio è sviluppato secondo i sub criteri A1, A2, A3 ?
2) Relativamente alla Relazione “A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, al punto 7 il Disciplinare di Gara recita: Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:
1. ID opere, classe e categoria grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
2. Importo lavori;
3. Descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
4. Presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
5. Nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.”
Tale copertina è da intendersi non compresa nel conteggio delle pagine della suddetta relazione?
Risposta al Quesito n° 56
1) Si la relazione è da intendersi come unico documento suddiviso in tre servizi.
2) La copertina è da intendersi compresa nel conteggio delle pagine.

Quesito n° 57
Nell’offerta economica è sufficiente l’indicazione del ribasso globale offerto o è necessario indicare anche l’importo degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale?
Risposta al Quesito n° 57
Nell’offerta economica occorre indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta che non include gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

RISPOSTA AI QUESITI POSTI

Quesito n° 35
In relazione alla risposta fornita alla Domanda 12 pubblicata sul sito ufficiale in data 18 Giugno 2019, relativa alle limitazioni di revisione della documentazione tecnica solo presso gli uffici della Stazione appaltante, si fa notare che la redazione della metodologica tecnica per un progetto do tale entità richiede una cooperazione interdisciplinare rigorosa, lavorando trasversalmente tra uffici in Italia e potenzialmente anche all’estero. A favore del processo di gara e per la salvaguardia della competizione, cortesemente si richiede di:

  1. Considerare la distribuzione in formato elettronico dei report tecnici e dei disegni del Master Plan di riferimento. Generalmente, per ricevere tali documenti, nei processi di gara nell’Unione Europea, gli interessati firmano un accordo di riservatezza a favore della Stazione Appaltante.
  2. Si richiede inoltre conferma della possibilità di procedere alla copia di alcuni documenti durante la visita presso i Vostri Uffici.

Risposta al Quesito n° 35
Si è provveduto ad inserire sul sito, nella sezione Bandi e gare, i progetti più significativi ed alcune tavole del Masterplan.

 

Quesito n° 36
Potrebbe confermare se il Team Tecnico/Studi di Ingegneria vincitori della gara per la redazione del Master Plan sono ammessi dalla Stazione Appaltante alla partecipazione alla gara di appalto in corso?
Risposta al Quesito n° 36
Non si ritiene possano esserci motivi ostativi alla partecipazione dei professionisti che hanno redatto il Master Plan aeroportuale, ferma rimanendo la competenza della Commissione di gara.

 

Quesito n° 37
Si richiede gentilmente la condivisione di una bozza del contratto o informazioni sui termini di contratto principali (termini di pagamento, clausole di recessione, cauzioni assicurazioni e simili). Tali informazioni sono essenziali per la finalizzazione dell’offerta economica.
Risposta al Quesito n° 37
La bozza di contratto d’appalto è stato pubblicato sul sito alla sezione bandi.

 

Quesito n° 38
In considerazione degli alti requisiti necessari alla preparazione di un’offerta qualitativamente ottimale per un progetto di tale risonanza per l’intera Regione, in aggiunta alla limitazione delle informazioni tecniche e contrattuali ricevute fino ad ora, si richiede di considerare un’estensione dei tempi. Tale richiesta fatta nel rispetto della Stazione Appaltante, è totalmente a favore dell’intero processo di gara.
Risposta al Quesito n° 38
Non è possibile definire una estensione del termine di presentazione delle offerte, come già ribadito nella risposta al quesito n. 32 già pubblicato.

 

Quesito n° 39
In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, chiede:

di rendere disponibile una versione digitale degli studi di fattibilità tecnico economica e/o dei progetti preliminari a tutti i partecipanti alla gara. Questo per permettere la redazione di una corretta relazione metodologica da parte di professionisti che potrebbero trovarsi anche molto distanti dagli uffici di deposito documenti nonché per consentire la preparazione di un’offerta economica corretta.

Risposta al Quesito n° 39
Si è provveduto ad inserire sul sito, nella sezione Bandi e gare, i progetti più significativi ed alcune tavole del Masterplan.

 

Quesito n° 40
In riferimento a quanto in oggetto con la presente per richiedere copia di contratto richiamato all’art. 10 del disciplinare.
Risposta al Quesito n° 40
La bozza di contratto d’appalto è stato pubblicato sul sito alla sezione bandi.

 

Quesito n° 41
Una società cha ha svolto servizi di ingegneria in ambito aeroportuale, ma che al momento non è in possesso di certificato di buona esecuzione, perché ancora in attesa della sua emissione da parte del Committente, può produrre, a comprova del requisito, in caso di aggiudicazione, contratti e/o fatture e, nel caso, assumere il ruolo di Mandante?
Risposta al Quesito n° 41
Per questo quesito vale quanto già risposto al quesito n. 27:

Non si ritiene sia possibile la partecipazione come mandante di un RTP da costituire, ad un soggetto che ha in corso di svolgimento un contratto in ambito aeroportuale in quanto come specificato dalle linee guida al punto “ 2.2.2.5. ………. È necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori,…………..”

Pertanto, se il concorrente può dimostrare di aver espletato i servizi, con gli importi parametrati alle percentuali di partecipazione al raggruppamento da costituirsi, può partecipare alla gara; in caso contrario non si ritiene sia possibile.

 

Quesito n° 42
In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedervi se tra i documenti di gara esiste uno schema di contratto e se è possibile visualizzarlo o averne copia.
Risposta al Quesito n° 42
La bozza di contratto d’appalto è stato pubblicato sul sito alla sezione bandi.

 

Quesito n° 43
Al fine di rappresentare al meglio i contenuti della relazione B con inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. si chiede di confermare la possibilità di utilizzare facciate in formato A3 da considerare equivalenti a 2 facciate in formato A4.
Risposta al Quesito n° 43
Il Disciplinare specifica esattamente i formati da utilizzare.

 

Quesito n° 44
Nell’ottica di favorire una più ampia partecipazione alla gara e in considerazione anche della normativa vigente, si propongono ulteriori quesiti in riferimento alle risposte n. 14 e 23 e in particolare:

  1. Dal momento che sono richiesti n. 2 servizi di punta per ogni classe e categoria (pari a 0,80 volte) ne deriva un totale massimo presentabile di n. 6 servizi. In caso di partecipazione alla gara di un RTI composto (ipoteticamente) da n. 7-8 soggetti, essendo n. 6 i servizi di punta e quindi dimostrabili da n. 6 soggetti, come e dove devono essere rappresentati i requisiti della 7° e 8° società?
  2. Essendo richiesto esclusivamente il requisito dei servizi di punta e non un elenco di servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi dieci anni in classi e categoria, come si configura una mandante che non dispone di un servizio di punta?

A tale proposito, si riporta quanto previsto in merito dalle linee guida ANAC; i requisiti finanziari e tecnici, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportune motivazioni, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Risposta al Quesito n° 44

  •  a) Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.
  • b) Si richiama quanto indicato dall’ANAC nel parere n. 156 del 2015 e nel parere n. 1103 del 25 ottobre 2017.

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria i cosiddetti «servizi di punta» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. Tuttavia, prosegue l’ANAC la non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento (in senso analogo TAR Puglia, Bari, Sez.I, 24.1.2013, n. 81).

 

Quesito n° 45
Paragrafo 4. Requisiti di partecipazione alla gara, b) Capacità tecniche professionali del Disciplinare di gara: “ Aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori in ambito aeroportuale, di importo pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”.

Si chiede di confermare che i servizi espletati debbano essere in ambito aeroportuale, poiché le linee guida ANAC prevedono servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento nelle relative classi e categorie, ma non disciplinano l’ambito nel quale devono essere espletati i servizi (nel caso specifico ambito aeroportuale).

Risposta al Quesito n° 45
Si conferma che i servizi espletati devono essere stati svolti in ambito aeroportuale

 

Quesito n° 46

In considerazione dei seguenti fatti:

  1. All’atto della pubblicazione della gara (6 giugno) gli elaborati progettuali a base della redazione delle offerte non erano disponibili e che la risposta al quesito n. 12 del 18 giugno chiariva che tali elaborati sarebbero stati visionabili esclusivamente presso gli uffici dell’Amm.ne Appaltante;
  2. La documentazione in argomento è stata per intero pubblicata online il 9 luglio, data ormai prossima alla scadenza del bando, all’atto della visita della scrivente risultava visionabile soltanto parte degli elaborati pubblicati online;
  3. L’analisi approfondita dei documenti di progetto costituisce condizione imprescindibile per la redazione dell’offerta tecnica secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

Si chiede la proroga di due settimane dei termini di presentazione delle offerte.

Risposta al Quesito n° 46
Come specificato nelle risposte ad altri quesiti non è possibile definire una estensione del termine di presentazione delle offerte.

 

Quesito n° 47
In relazione al “Criterio di valutazione dell’offerta economica” di cui alla pagina 25 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche sarà effettuata tramite interpolazione lineare (come letteralmente riportato al secondo rigo del testo), oppure in applicazione della componente di non linearità indotta dalla radice quadrata rappresentata nella formula matematica.
Risposta al Quesito n° 47
La dicitura letterale ”interpolazione lineare” riportata a pag 25 del Disciplinare di gara è un refuso redazionale, nello specifico per la valutazione dell’offerta economica verrà applicata la formula matematica così come enucleata nel disciplinare.

 

Quesito n° 48
Si richiede, in relazione alla composizione dei Concorrenti in forma associata, di chiarire se eventuali mandanti che hanno svolto servizi relativi alle categorie di qualificazione anche se non in ambito prettamente aeroportuale possano essere aggiunti al RTP nelle logiche espresse al paragrafo 2.2.2.2. delle linee guida ANAC.
Risposta al Quesito n° 48
Come ribadito in altre risposte il disciplinare richiede che i partecipanti devono aver svolto servizi in ambito aeroportuale.

 

Quesito n° 49
In riferimento alla documentazione amministrativa di gara, si rappresenta quanto segue.

Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” viene chiesto ai concorrenti di produrre, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs- n. 50/2016, la cauzione provvisoria in misura del 2% dell’importo a base di d’asta, indicato dal disciplinare di gara in € 16.400.000,00.

Si richiama al riguardo il comma 10 predetto art. 93 che, come confermato al Capitolo II, par. 4 delle “Linee Guida n. 1 ANAC”, edizione 15.05.2019 esclude la produzione della cauzione provvisoria per i servizi di progettazione e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Risposta al Quesito n° 49
Ai sensi dell’art. 93 c. 10, D.Lgs. n. 50/2016, e delle linee guida ANAC al Cap. II par. 4, l’importo della cauzione provvisoria, pari al 2% a base di gara, non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, pertanto l’importo della cauzione provvisoria è da calcolarsi esclusivamente in riferimento alle sole prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, gli importi di queste attività sono specificati nel disciplinare di gara a pag. 2 e 3.

 

Quesito n° 50
Si evidenzia che sul portale ANAC non è possibile effettuare il pagamento del contributo relativo al codice CIG 79099866F0. Il sistema riporta il seguente errore: “Il codice inserito è valido ma non attualmente disponibile per il pagamento. E’ opportuno contattare la stazione appaltante”.
Risposta al Quesito n° 50
Il CIG risulta essere perfezionato pertanto è possibile procedere al pagamento del contributo.

 

Quesito n° 51
A seguito dell’istanza pubblicata sul portale con la presente si richiede aggiornamento del compenso a base di gara necessario, anche, per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria.

Si chiede infine se la dichiarazione richiesta alla struttura operativa all’art. 5 del disciplinare può essere rilasciata sotto forma di autocertificazione del legale rappresentante per conto dei componenti il gruppo di lavoro, data l’impossibilità di reperire e raccogliere entro i termini di dichiarazione sottoscritta da singolo professionista.

Risposta al Quesito n° 51

  •  L’aggiornamento del compenso posto a base di gara è stato pubblicato come errata corrige sia sulla Gazzetta Europea che sul sito nella sezione Bandi e Gare.
  • La dichiarazione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara richiesta ai componenti della struttura operativa non può essere rilasciata sotto forma di autocertificazione dal legale rappresentante per conto dei componenti.

 

Quesito n° 52
In merito alla procedura in oggetto si chiede cortesemente di voler fornire i seguenti chiarimenti:

Cauzione Provvisoria

Viene chiesto ai concorrenti di produrre cauzione provvisoria intestata a SAC S.p.A. per un importo pari al 2% dell’importo a base d’asta.

Considerato che l’art. 93 comma 10 del codice dei contratti prevede che “il presente articolo (garanzie per la partecipazione alla procedura) non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento” si chiede conferma che la cauzione richiesta debba essere presentata solo per l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e in caso affermativo si prega di voler indicare l’importo di tali attività al fine di calcolare la quota del 2%.

Inoltre in merito al contributo ANAC e del PASSOE si segnala che sul sito dell’ANAC risulta che il CIG della presente gara non esiste o non è stato definito.

Al fine di permettere alla scrivente di ottemperare a quanto sopra nei termini previsti dal disciplinare di gara si chiede cortesemente un urgente riscontro o in alternativa una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Risposta al Quesito n° 52

  • Ai sensi dell’art. 93 c. 10, D.Lgs. n. 50/2016, e delle linee guida ANAC al Cap. II par. 4, l’importo della cauzione provvisoria, pari al 2% a base di gara, non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, pertanto l’importo della cauzione provvisoria è da calcolarsi esclusivamente in riferimento alle sole prestazioni di Direzione Lavori e Coordinemento della Sicurezza in fase di Esecuzione, gli importi di queste attività sono specificati nel disciplinare di gara a pag. 2 e 3.
  • Il CIG risulta essere perfezionato pertanto è possibile procedere al pagamento del contributo.
  • Non è previsto il PASSOE

 

Quesito n° 53

  • Ai sensi dell’art. 93 c. 10, D.Lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che l’importo della cauzione provvisoria, pari al 2% a base di gara, sia da calcolarsi esclusivamente il riferimento alle sole prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consistenti in € 10.320.000,000 e pertanto pari ad € 206.400,00.
  • Si chiede inoltre se la corrispondenza tra quote di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti sia riferibile ai soli servizi di ingegneria ed architettura svolti in ambito aeroportuale, come già da voi precisato con risposta al quesito n. 27, e non anche al fatturato e al personale tecnico.

Risposta al Quesito n° 53

  •  Si conferma, come riportato a pagg. 2 e 3 del disciplinare di gara che l’importo delle sole prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consistenti in € 10.320.000,000.
  • Vale quanto già risposto al quesito 27.

 

Quesito n° 54

In riferimento alla procedura in oggetto, ……………, vorremmo gentilmente chiedervi, se fosse possibile prorogare il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione, fissato dal disciplinare di gara per la data 22/07/2019 di almeno 10 giorni (01/08/2019), in virtù del fatto che gli elaborati progettuali relativi agli interventi più significativi, sono stati messi a disposizione online, solamente in data 09/07/2019, rimanendo quindi un periodo di tempo estremamente breve per decodificare in una prima fase tali elaborati, essendo che noi per la prima volta ne prendiamo visione, ed in una seconda fase ricavarne le informazioni necessarie per la progettazione e la stesura delle nostre relazioni e le varie considerazioni di natura tecnica.

Si considera infatti che tali elaborati e relazioni, con l’obiettivo di realizzare una offerta che risponda tecnicamente il più possibile ai fabbisogni di codesta stazione appaltante e con il fine anche di formulare una proposta economica il più possibile vantaggiosa, ma non anormalmente bassa, dovrebbero essere analizzati in dettaglio.

Risposta al Quesito n° 54
Come specificato nelle risposte ad altri quesiti non è possibile definire una estensione del termine di presentazione delle offerte.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

ERRATA CORRIGE

Si informa che al Bando in epigrafe indicato sono apportate le seguenti correzioni.

Al punto:
II.2.1) Quantità o entità totale:
Anziché
“L’importo complessivo relativo ai servizi in oggetto, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 0,00 è stimato in euro 16.400.000, 00 al netto dell’IVA, per le opere in dettaglio indicate nel disciplinare di gara, comprensivo di ogni spesa ed oneri complementari per indagini e rilievi”.
Leggi
“L’importo complessivo relativo ai servizi in oggetto, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 0,00 è stimato in euro 15.200.000,00 al netto dell’IVA, per le opere in dettaglio indicate nel disciplinare di gara, comprensivo di ogni spesa ed oneri complementari per indagini e rilievi”.

 

Al punto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Anziché
“Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del d.lgs. 50/2016.”
Leggi
“Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% esclusivamente dell’importo complessivo riferito alle attività di Direzione lavori e CSE, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del d.lgs. 50/2016.”

 

Al punto:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Anziché
“Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara, ovvero pari ad € 32.800.000,00.”
Leggi
“Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara, ovvero pari ad € 30.400.000,00.”

 

Nel Disciplinare di gara

A pag. 4
Anziché
“di cui a base d’asta soggetto a ribasso Euro 16.400.000,00”
Leggi
“di cui a base d’asta soggetto a ribasso Euro 15.200.000,00”

 

A pag. 9
Anziché
“ovvero pari ad € 32.800.000,00.”
Leggi
“ovvero pari ad € 30.400.000,00.”

 

A pag. 17
Anziché
“Cauzione provvisoria intestata a SAC S.p.A. pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto costituita secondo le modalità dettate dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16 con clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della cauzione provvisoria dovrà essere di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria deve essere rilasciata secondo lo schema tipo di cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31”
Leggi
“Cauzione provvisoria intestata a SAC S.p.A. pari al 2% esclusivamente dell’importo complessivo riferito alle attività di Direzione lavori e CSE, costituita secondo le modalità dettate dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16 con clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della cauzione provvisoria dovrà essere di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria deve essere rilasciata secondo lo schema tipo di cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31”

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile Unico del Procedimento

RISPOSTA A NOTA OICE

Osservazioni OICE
In relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare, nel più ampio spirito collaborativo, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

Mi riferisco al paragrafo 4 del disciplinare di gara in cui, riguardo ai requisiti di Capacità tecniche e professionali, si richiede di “aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori in ambito aeroportuale, di importo ciascuno almeno pari 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”.

Tale clausola dal momento che richiede specificatamente servizi in ambito aeroportuale, appare restringere enormemente la concorrenza. Va innanzitutto rilevato che la risposta al quesito n.14 prevede che i requisiti debbano essere relativi a lavori in ambito aeroportuale e ciò configura un contrasto con quanto previsto dalla stessa clausola che recita: servizi “ riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche  tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”. Sarebbe pertanto opportuno considerare servizi per lavori analoghi e non identici a quelli oggetto di appalto. Va inoltre considerato che la specifica richiesta di servizi in ambito aeroportuale, invece che il riferimento alla nozione più ampia di servizi, potrebbe generare una limitazione della partecipazione alla gara a danno della libera concorrenza e della qualità progettuale. In tal modo infatti verrebbe vietata la partecipazione a concorrenti che seppur qualificati per l’appalto in oggetto non possiedono i suddetti specifici requisiti. Un’ulteriore restrizione della concorrenza e della partecipazione alla gara appare configurabile anche alla luce della risposta al quesito n.23 in cui viene previsto che anche i mandanti devono possedere requisiti in ambito aeroportuale così facendo venire meno il significato proprio dell’istituto del raggruppamento che è quello del soddisfacimento del requisito attraverso la somma dei requisiti dei componenti del raggruppamento.

In secondo luogo, alla risposta al quesito n.8, viene precisato che gli importi richiesti per i requisiti e l’ammontare della polizza assicurativa, devono essere parametrati alle percentuali di partecipazione del raggruppamento. Tale clausola, oltre a configurare un’altra restrizione della partecipazione del raggruppamento. Tale clausola, oltre a configurare un’altra restrizione della partecipazione alla gara, appare in contrasto con la normativa dal momento che richiede il massimale di polizza a tutti i componenti del raggruppamento e nella stessa percentuale di partecipazione al raggruppamento stesso. Va rilevato che la polizza di responsabilità civile professionale ex art.3, co.5 lett.e) del d.l.13 Agosto 2011 n.138 conv. in l.148/2011 deve essere posseduta dal professionista ma il requisito relativo al massimale deve fare riferimento al cumulo dei soggetti del raggruppamento, inteso quale concorrente o aggiudicatario della gara (così come previsto nel disciplinare di gara) e non ai singoli soggetti; pertanto il massimale non può essere inteso in percentuale pro-quota ad ogni singolo componente del raggruppamento.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare le suddette clausole, conformemente alle vigenti disposizioni, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla più ampia partecipazione alla gara ed evitare inutili contenziosi.

Risposta a osservazioni OICE

Egregio Presidente,
in riscontro alle osservazioni formulate da codesta Associazione con nota del 8.07.2019 (Vs. prot. n. 107) si evidenzia quanto segue.

1. Sulla presunta illegittimità dell’art. 4 del disciplinare di gara per violazione del principio di concorrenza in merito alla presunta richiesta di “servizi identici”

L’art. 4 del disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali richiede ai partecipanti di:
b) Aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori in ambito aeroportuale, di importo ciascuno almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

Asserisce codesta Associazione che tale requisito sia lesivo dei principi di concorrenza (in senso restrittivo) in quanto i due servizi di ingegneria sono limitati a lavori in ambito aeroportuale.

Inoltre, secondo l’Associazione la clausola, così come formulata, sarebbe contraddittoria, in quanto da un lato si prevede che i servizi di ingegneria devono essere attinenti a lavori in ambito aereoportuale e dall’altro la stessa clausola prevede che detti servizi siano “riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”.

Dal che, secondo tale Associazione, il bando facendo riferimento a servizi identici, in quanto limitato a lavori in ambito aeroportuale, anziché a servizi analoghi, ossia a servizi estesi anche ad ambiti ulteriori e diversi di quello aereoportuale, potrebbe generare una limitazione alla partecipazione alla gara a danno della libera concorrenza e della qualità progettuale.

In primo luogo, preme osservare che diversamente da quanto indicato da codesta Associazione il bando non richiede di aver svolto due servizi identici.

Il requisito di cui al punto 4 del disciplinare di gara è in linea con quanto previsto dall’ANAC nelle linee guida n. 1, Servizi di ingegneria ed architettura, ed in particolare al punto 2.2.2.1, lett. c):

“all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”

Il riferimento all’ambito aereoportuale, non trasforma i servizi da analoghi in servizi identici.

Il richiamo a lavori in ambito aereoportuale è motivato unicamente dallo specifico settore in cui opera la stazione appaltante.

Del resto l’ANAC con il parere reso con DELIBERA N. 43 del 17 gennaio 2018 ha chiarito che, benché la stazione appaltante possa fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto, «Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida [Linee guida n. 1] preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento» (Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2016 recante alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»).

L’art. 4 del disciplinare non richiede affatto servizi identici a quelli oggetto dell’appalto.

In merito alla differenza tra servizi identici e servizi analoghi recentemente il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 3267 del 31.5.2018 ha affermato:
«… In proposito, va confermato l’orientamento giurisprudenziale per il quale laddove la lex specialis “…chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” e per il quale, altresì, “la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”“; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale – che qui si ribadisce – secondo cui occorre “ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando” (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti. …».

Nel caso di specie, l’avere delimitato l’ambito di riferimento dei servizi oggetto dell’appalto ai soli lavori aereoportuali (ossia ad uno specifico settore imprenditoriale/professionale) non trasforma i servizi analoghi in servizi identici.

Quanto alla partecipazione di RTI, l’aver previsto (risposta al quesito 23) che tutti i componenti del raggruppamento, ivi incluse le mandanti, debbano possedere i requisiti nel settore aeroportuale non pare contrario alla ratio dell’istituto del RTI.

2. Il massimale della polizza assicurativa in caso di RTI

Sostiene codesta Associazione che la risposta data al quesito n. 8 sia lesiva del principio di concorrenza.

Si riporta per comodità sia il quesito n. 8 che la relativa risposta:

Quesito:
In riferimento all’art. 4 del Disciplinare di Gara “Requisiti di ordine generale”, si chiede di confermare che gli importi richiesti, relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e l’ammontare della polizza assicurativa per i rischi professionali possano essere raggiunti cumulando gli importi dei componenti il raggruppamento da costituirsi che parteciperà alla gara.

Risposta:
Si conferma il cumulo che deve essere parametrato alle percentuali di partecipazione al raggruppamento da costituirsi.

Secondo codesta Associazione il cumulo comporterebbe un aumento dei massimali delle singole polizze assicurative dei componenti del raggruppamento con violazione dell’art. 3 comma 5 della legge n. 148 del 2011. In particolare, a detta dell’Associazione il requisito relativo al massimale deve fare riferimento al cumulo dei soggetti del raggruppamento inteso quale concorrente ed aggiudicatario della gara (così come previsto dal disciplinare di gara) e non ai singoli soggetti; pertanto il massimale non può essere inteso in percentuale pro-quota ad ogni singolo componente del RTI.

Ciò posto, l’art. 4 del disciplinare quanto alla polizza così dispone “I concorrenti dovranno possedere un livello adeguato di copertura assicurativa per rischi professionali, per un importo non inferiore al valore a base d’asta”.

L’art. 3 comma 5, lett. e) della legge n. 148 del 2011 prevede:
“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”.

Diversamente da quanto afferma codesta Associazione, la norma citata non vieta che il requisito relativo al massimale della polizza sia parametrato alla percentuale di partecipazione di ciascun componente il RTI.

Il disciplinare della SAC e la risposta al quesito n. 8 rispettano le indicazioni fornite dall’ANAC nel bando tipo n. 3. In particolare, in bando tipo n. 3 in merito al requisito relativo alla copertura assicurativa è stato formulato nei termini che segue:

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Con la risposta al quesito n. 8, la stazione appaltante ha aderito all’opzione di cui alla lettera a) del bando tipo n. 3: somma dei massimali, ma ciascun componente deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue e dunque alle quote di partecipazione al raggruppamento.

In ragione di quanto sopra esposto si conferma la legittimità delle clausole del disciplinare e delle risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile Unico del Procedimento

RISCONTRO ISTANZA

Istanza n° 1
Con riferimento alla procedura emarginata, quale Associazione di categoria rappresentativa degli organismi di Certificazione e Ispezione, formuliamo la presente per segnalare come lo “schema di parcelle” allegato alla presente procedura, sia in contrasto con l’art. 26 comma 7 D.Lgs. 50/2016
Il disciplinare di gara chiarisce che l'appalto prevede servizi di ingegneria inerenti la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, contabilità e assistenza al collaudo, precisando inoltre (a pag. 8) che "ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.lgs. 50/2016, sono esclusi dalia partecipazione alla procedura coloro che hanno svolto le attività di verifica ai fini della validazione di cui al medesimo articolo”.
Si evidenzia, quindi che ai sensi della sopra richiamata disposizione codicistica “lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo” e che tale principio è applicabile sia nei confronti dei concorrenti singoli che eventualmente nei confronti di concorrenti costituiti o intenzionati a costituirsi in RTI.
In considerazione di quanto sopra esposto, ritenendo che debba considerarsi mero errore materiale l’indicazione in parcella delle seguenti prestazioni:
– QbII.27- Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva;
– QbIII.9 – Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva
– QbIII.11 – Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
Si invita Codesta Stazione Appaltante a procedere nel rettificare lo schema di parcella, stralciando le suddette prestazioni dagli importi a base di gara.
Il servizio di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/16, delle opere previste nel Masterplan e nel piano investimenti dell'Ente gestore oggetto della procedura in oggetto, potrà trovare avvio e affidamento mediante procedura selettiva.

 
Risposta all’istanza n° 1
Con riferimento alla nota di Codesta Associazione, si conferma che il disciplinare di gara chiarisce che l'appalto prevede servizi di ingegneria inerenti la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, contabilità e assistenza al collaudo e precisa inoltre (a pag. 8) che "ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.lgs. 50/2016, sono esclusi dalia partecipazione alla procedura coloro che hanno svolto le attività di verifica ai fini della validazione di cui al medesimo articolo”.
Si evidenzia, quindi che senz’altro lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo e che tale principio è applicabile sia nei confronti dei concorrenti singoli che eventualmente nei confronti di concorrenti costituiti o intenzionati a costituirsi in RTI.
Il servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/16, delle opere previste nel Masterplan e nel piano investimenti dell'Ente Appaltante, sarà ovviamente oggetto di autonoma procedura selettiva.
Si conferma, in ultimo, che è da considerarsi mero errore materiale non aver escluso dallo schema di parcella le prestazioni:
QbII.27- Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva;
QbIII.9 – Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva
QbIII.11 – Supporto al RUP: per la validazione del progetto.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

RISPOSTA AI QUESITI POSTI

Quesito n° 27
In riferimento alla vostra risposta relativa al possesso dei requisiti su lavori realizzati in ambito aeroportuale da parte di una mandante di costituendo RTP, si chiede di sapere se sia possibile la partecipazione, come mandante di un RTP da costituire, ad un soggetto cha ha in corso di svolgimento un contratto in ambito aeroportuale relativo a Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza

Risposta al Quesito n° 27
Non si ritiene sia possibile la partecipazione come mandante di un RTP da costituire, ad un soggetto che ha in corso di svolgimento un contratto in ambito aeroportuale in quanto come specificato dalle linee guida al punto “ 2.2.2.5. ………. È necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori,…………..”
Pertanto, se il concorrente può dimostrare di aver espletato i servizi, con gli importi parametrati alle percentuali di partecipazione al raggruppamento da costituirsi, può partecipare alla gara; in caso contrario non si ritiene sia possibile.

 

Quesito n° 28
In riferimento alla tabella fornita al paragrafo “1. Oggetto, importo a base di gara e durata dell’appalto”, contenuta nel documento Disciplinare di Gara, ed in particolare le informazioni nella colonna “DURATA PRESTAZIONE”, si richiede se è disponibile un cronoprogramma di riferimento che mostri nei tempi previsti per ciascuna delle categorie di lavori la durata delle relative attività principali (progettazione, procurement e costruzione).

Risposta al Quesito n° 28
Nel disciplinare di gara è riportata una stima dei tempi di esecuzione per ogni singolo intervento, non è disponibile, al momento, un cronoprogramma di riferimento che mostri nei tempi previsti per ciascuna delle categorie di lavori la durata delle relative attività principali.

 

Quesito n° 29
Riguardo alla busta B offerta tecnica e Relazione B “Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per l’appalto….”
Si chiede di chiarire se sia previsto un numero minimo di figure professionali a copertura di ben determinati ruoli e, conseguentemente, di quali sia necessario inserire il curriculum previsto.

Risposta al Quesito n° 29
Il numero minimo di figure professionali previsto è regolato sia dal bando di gara al punto III.2.3) e dal Disciplinare di Gara – Requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativa – al punto b) commi 2 e 3, pag. 20.

 

Quesito n° 30
Riguardo il punto B3 di pagina 21, descritto anche a pagina 23, inerente all’utilizzo di sistemi informatici, si chiede di chiarire se la committenza adotta già un sistema informatico definito o esprime qualche preferenza per la raccolta e la condivisione di tutti i dati e documenti del progetto, oppure se l’aggiudicatario sarà libero di proporre l’impiego di un nuovo sistema.
Inoltre si chiede di confermare che l’eventuale fornitura di licenze per l’uso di tale sistema sarà carico della committenza.

Risposta al Quesito n° 30
L’aggiudicatario è libero di proporre l’impiego di un proprio sistema informatico, purchè lo stesso sia compatibile con i maggiori software che lavorano in ambiente BIM.

 

Quesito n° 31

Riguardi all’organizzazione temporale delle attività di ingegneria (progettazione e direzione lavori) si chiede se la committenza abbia già individuato un cronoprogramma dei lavori, per capire per quali opere è prevista una contemporaneità di svolgimento.
In caso affermativo si chiede di condividere tale organizzazione temporale, anche se preliminare, in modo tale da poter organizzare al meglio l’organigramma delle risorse.

Risposta al Quesito n° 31
Nel disciplinare di gara è riportata una stima dei tempi di esecuzione per ogni singolo intervento, non è disponibile, al momento, un cronoprogramma di riferimento.

 

Quesito n° 32
Infine tenuto conto della complessità dell’appalto, dei requisiti richiesti e del fatto che codesta Stazione appaltante non ha reso disponibili in modalità informatica la documentazione tecnica a base di gara, avendo prevista la consultazione presso la sede, si chiede una congrua estensione del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni.

Risposta al Quesito n° 32
Non e possibile definire una estensione del termine di presentazione delle offerte.

 

Quesito n° 33
In merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali è possibile vantare, per la categoria dell’opera “Opere stradali ed infrastrutture assimilabili” un servizio svolto in ambito aeroportuale e certificato in categoria V.02?

Risposta al Quesito n° 33
La categoria V.02 non si ritiene assimilabile alla categoria V.03, prevista nel Bando di gara, sia per tipologia di opere che per grado di complessità.

 

Quesito n° 34
Si chiede a codesta stazione appaltante se sia ammesso l’avvalimento interno (tra soggetti dello stesso costituendo RTP), sie esterno (tra un soggetto dell’RTP e un progettista esterno al raggruppamento).
Si chiede se sia possibile che lo stesso soggetto ausiliario in possesso di 3 servizi aeroportuali, tramite avvalimento, “presti” un servizio al soggetto A e un servizio al soggetto B.

Risposta al Quesito n° 34
Ferma rimanendo la competenza della Commissione di gara, si applicano le disposizioni dell’art. 89 del Codice degli Appalti vigente.

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

RISPOSTA AI QUESITI POSTI

Quesito n° 20
A maggior chiarimento di quanto da Voi già precisato alla risposta al quesito n. 1, siamo a chiedere se il requisito di cui alla classe IA.02 – IA.04 – vari (opere impiantistiche) può essere soddisfatto sommando alle classi IA anche la classe T.03 relativa a impianti di sistemi elettronici ed automazione bagagli in ambito aeroportuale?
Risposta al Quesito n° 20”
La classe T.03 è relativa a sistemi elettronici ed automazione” pertanto se le attività svolte si riferiscono ad impianti di automazione bagagli (BHS) si può sommare anche la classe T.03 in quanto pertinente con gli impianti aeroportuali. Se le attività svolte si riferiscono ad altri lavori di automazione non si ritiene sia possibile sommarla.

 

Quesito n° 21
È sufficiente vantare, in riferimento ad una classe e categoria, un solo servizio di importo superiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori, in alternativa a due servizi la cui somma sia superiore a 0,80 volte?
Risposta al Quesito n° 21
No perché, anche se da un punto di vista sostanziale la somma di un solo servizio sarebbe sufficiente, negli atti gara come richiesto dal Disciplinare, come anche nelle linee guida, la specificazione è che i servizi di ingegneria devono essere due.

 

Quesito n° 22
I due servizi, in riferimento ad una classe e categoria, possono essere soddisfatti da due soggetti di versi facenti parte di un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara in oggetto? Ad esempio il soggetto A possiede il requisito in merito alla E.20 per €? 50.000.000,00 (Aeroporto 1) e il soggetto B possiede il requisito in merito alla stessa E.20 per un importo pari ad € 30.000.000,00 (Aeroporto 2).
Risposta al Quesito n° 22
Si perché la somma dei due interventi soddisfa pienamente il requisito richiesto.

 

Quesito n° 23
Premesso che il RTP possiede i requisiti al 100%, è ammessa la partecipazione, all’interno dell’RTP stesso, di un soggetto mandante avente requisiti in quota parte di fatturato e di RC Professionale, ma non avente alcun requisito in ambito aeroportuale? Nel caso affermativo la quota di partecipazione può essere riferita al solo fatturato, n. dipendenti, Importo RC Professionale?
Risposta al Quesito n° 23
È parere della stazione appaltante che un soggetto che non possegga alcun requisito sui lavori realizzati in ambito aeroportuale non possa essere mandante.

 

Quesito n° 24
Con riferimento al documento “Disciplinare di Gara, art. 6 Documentazione da presentare a corredo dell’offerta, Bista B Offerta tecnica, relazione A”
Si chiede gentilmente di confermare che nella suddetta Relazione A sia possibile esibire, tra le tre referenze richieste, un lavoro, ritenuto dal concorrente significativo. In cui due componenti del costituendo raggruppamento temporaneo abbiano svolto, con contratti differenti, due attività diverse; nello specifico un componente abbia svolto attività di progettazione ed un componente abbia svolto attività di Direzione Lavori.
Risposta al Quesito n° 24
È parere della stazione appaltante che ad ogni servizio sia associato un contratto, pertanto nel caso specifico, considerato che per lo stesso lavoro due soggetti del raggruppamento hanno svolto due attività differenti con contratti differenti, non si ritiene si possa considerare un solo servizio ma due servizi differenti e quindi, nel caso specifico, vanno considerate due referenze e non un’unica referenza. Tra l’altro tale indicazione sembra trovare riscontro nelle linee guida ANAC al punto 2.2.3.2 in merito alla impossibilità di frazionare il requisito di che trattasi.

 

Quesito n° 25
La data di consegna, risulta essere il 22 luglio (presso gli uffici SAC). Tuttavia, a pag. 28 del Disciplinare, si precisa che in data 18.07.2019 si procederà alla “Verifica regolarità plichi e scrutinio documentazione amministrativa (“BUSTA A”)”. Si chiede di confermare data e ora di scadenza (per la presentazione dell’offerta e di precisare data e ora di apertura della busta A.
Risposta al Quesito n° 25
Quanto riportato a pag 28 del Disciplinare è un refuso redazionale.
Si conferma, come riportato nel Bando di gara, che il termine per il ricevimento delle offerte è il 22/07/2019 ore 12,00. La verifica della regolarità dei plichi inizierà il 25/07/2019 alle ore 10,00.

 

Quesito n° 26
Con riferimento alle opere indicate alle pagg. 2-3 del disciplinare di gara e, nello specifico, all’ampliamento nuova aerostazione passeggeri 2° modulo (importo stimato lavori: € 90 mln), si chiede conferma che le prestazioni a livello esecutivo (cfr. dicitura “Prog. Esec.” nella lex specialis) non siano ricomprese tra quelle a base di gara e che le medesime siano oggetto di altro affidamento (nuova procedura di gara per sola progettazione esecutiva ovvero per appalto integrato).
Risposta al Quesito n° 26
Si conferma che le prestazioni di progettazione a livello esecutivo dell’ampliamento della nuova aerostazione 2° Modulo, non sono ricomprese tra quelle poste a base di Gara.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

RISPOSTA AI QUESITI POSTI

Quesito n° 1
Requisiti di capacità tecnica (punto III.2.3. del bando di gara e par. 4, lett. B) del disciplinare di gara).
Il requisito richiesto fa riferimento alle categorie di opere ex DM 17.06.2016 e relativi importi indicati nella tabella riportata al par. 1:

  • Opere edili – categoria E.20 – importo € 85.000.000,00 – requisito 68.000.000,00;
  • Opere impiantistiche – categorie IA.02, IA.04, vari – importo € 45.000.000,00 – requisito € 36.000.000,00;
  • Opere stradali e infrastrutture assimilabili – categoria V.03 – importo € 25.000.000,00 – requisito € 20.000.000,00.

Si chiede:

  • Di precisare se all’importo opere della categoria E.20 (ex I/c) o con grado di complessità superiore può essere sommato anche l’importo delle correlate opere strutturali (S.03);
  • Di confermare che l’importo opere impiantistiche è ottenuto come somma degli importi opere delle categorie IA.02 e IA.04;
  • Di chiarire, per le opere impiantistiche, cosa s’intende per “varie” (categoria IA.01?).

Risposta al Quesito n° 1

  • Si precisa che all’importo delle opere della categoria E.20 può essere sommato l’importo delle correlate opere strutturali.
  • Si conferma che l’importo delle opere impiantistiche è ottenuto come somma degli importi delle categorie IA.02 e IA.03.
  • Il termine “varie” è da considerare come riferito ad altre tipologie impiantistiche che potrebbero avere rilievo per opere in ambito aeroportuale.

 

Quesito n° 2
Riguardo alla formulazione del requisito, viene chiesto di “aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti di servizi……., di importo ciascuno almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori ……., calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie …..”
Si chiede di chiarire se il requisito (valore delle opere) chiesto per ciascuna categoria deve essere soddisfatto da ogni servizio presentato (in numero minimo di due) o può essere soddisfatto dalla somma degli importi relativi ai due servizi.

Risposta al Quesito n° 2
Come specificato dalle linee guida Anac il requisito (valore delle opere) chiesto per ciascuna categoria può essere soddisfatto dalla somma degli importi relativi ai due servizi.

 

Quesito n° 3
Offerta Tecnica – Relazione “A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta”
La descrizione sintetica dell’intervento chiesta al par. 7, lett. A) del disciplinare, i sub-criteri precisati nella tabella “Elementi di valutazione” e i correlato “Criteri motivazionali” indicano un chiaro orientamento per la presentazione di interventi di Direzione Lavori ed attività connesse e/o di Progettazione e Direzione Lavori, rispetto ai servizi di sola Progettazione. Infatti i sub-criteri A1 e A2, così come esplicitati, sono riferiti esclusivamente all’attività di esecuzione.
Si chiedono chiarimenti al riguardo

Risposta al Quesito n° 3
Non si ritiene che ci siano particolari orientamenti per la presentazione di interventi di Direzione Lavori ed attività connesse e/o di Progettazione e Direzione Lavori, rispetto ai servizi di sola Progettazione.

 

Quesito n° 4
Offerta Tecnica – Relazione “B – Modalità di svolgimento delle prestazioni – caratteristiche metodologiche dell’offerta”
Quanto evidenziato al quesito n° 3 si rileva anche nei criteri motivazionali dei sub criteri B1 e B2 della “B – Modalità di svolgimento delle prestazioni – caratteristiche metodologiche dell’offerta”.
Si chiedono chiarimenti al riguardo.
Si chiede inoltre di precisare che i curricula specifici (sub-criterio B2) sono esclusi dal computo del numero massimo di cartelle (8 formato A3 o 16 formato A4) utilizzabili.

Risposta al Quesito n° 4
Come sopra specificato non si ritiene che ci siano particolari orientamenti per la presentazione di interventi di Direzione Lavori ed attività connesse e/o di Progettazione e Direzione Lavori, rispetto ai servizi di sola Progettazione.
Si precisa inoltre che i curricula specifici sono esclusi dal computo del numero massimo di cartelle.

 

Quesito n° 5
Offerta Economica
Si chiede di confermare che in applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, in sede di offerta economica non vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo i servizi in affidamento di natura intellettuale.

Risposta al Quesito n° 5
Si conferma che, in applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, non vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo i servizi in affidamento di natura intellettuale.

 

Quesito n° 6
Paragrafo 4. Requisiti di partecipazione alla gara, b) Capacità tecniche e professionali del Disciplinare di gara: Si chiede di confermare che ai fini della qualificazione per la categoria E.20, si possano considerare idonee le attività svolte per opere analoghe nell’ambito della stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione d’uso) e con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Risposta al Quesito n° 6
Si possono considerare idonee le attività svolte per opere analoghe nell’ambito della stessa categoria.

 

Quesito n° 7
Paragrafo 4. Requisiti di partecipazione alla gara, b) Capacità tecniche e professionali del Disciplinare di gara: Si chiede di confermare che ai fini della qualificazione per la categorie “IA.02 – IA.04 – vari” si possono considerare idonee attività svolte per le categorie IA.02, IA.03, IA.04 a prescindere dal grado di complessità.

Risposta al Quesito n° 7
Si conferma che ai fini della qualificazione per le categorie “IA.02 – IA.04 – vari” si possono considerare idonee attività svolte per le categorie IA.02, IA.03, IA.04.

 

Quesito n° 8
In riferimento all’art. 4 del Disciplinare di Gara “Requisiti di ordine generale”, si chiede di confermare che gli importi richiesti, relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e l’ammontare della polizza assicurativa per i rischi professionali possano essere raggiunti cumulando gli importi dei componenti il raggruppamento da costituirsi che parteciperà alla gara.

Risposta al Quesito n° 8
Si conferma il cumulo che deve essere parametrato alle percentuali di partecipazione al raggruppamento da costituirsi

 

Quesito n° 9
Si richiede se è necessario emettere il PASSOE del raggruppamento.

Risposta al Quesito n° 9
Non è necessario richiedere il PASSOE.

 

Quesito n° 10
In riferimento al capitolo 8 del D.d.G. “Offerta Economica”, si chiede di preparare l’offerta avvalendosi, preferibilmente, del modello allegato al disciplinare.

Risposta al Quesito n° 10
Quanto riportato nel disciplinare, in merito al modello allegato, è un refuso redazionale. Pertanto l’offerta può prepararsi su modello che si ritiene più congruo.

 

Quesito n° 11
Con riferimento al documento Disciplinare di Gara, art. 4 “Requisiti di partecipazione alla gara”, Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, Capacità tecniche professionali;
si chiede di chiarire se possa costituire requisito anche un servizio di progettazione preliminare.

Risposta al Quesito n° 11
Il servizio di progettazione preliminare, come indicato nelle linee guida Anac, costituisce requisito.

 

Quesito n° 12
Con riferimento all’oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

  • Sono disponibili elaborati grafici o documenti relativi all’area di intervento ed allo stato di fatto delle opere esistenti?
  • Sono disponibili gli studi di fattibilità tecnico economica o i progetti preliminari dai quali e possibile evincere il tipo di interventi oggetto della progettazione definitiva e/o esecutiva?
  • Sono disponibili gli elaborati progettuali per i quali è richiesto l’affidamento del servizio di sola D.L. e C.S.E.?
  • In merito ai requisiti di capacità tecnico professionale (punto a), le categorie richieste devono essere tutte (in particolare V.03) dimostrate attraverso servizi svolti in ambiti aeroportuali?

Risposta al Quesito n° 12
Sono disponibili gli elaborati citati ma esclusivamente in visione presso gli uffici dell’Amm.ne Appaltante.
Si in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale, le categorie richieste devono essere tutte dimostrate attraverso servizi svolti in ambiti aeroportuali, come previsto dal Disciplinare di gara al punto b) art. 4.

 

Quesito n° 13
Con riferimento al documento “Disciplinare di gara, art. 3 Norme di partecipazione alla gara, Capacità tecnico professionali” si chiede gentilmente di confermare che i lavori in ambito aeroportuale debbano avere importo, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, la cui somma sia pari a 0.80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Con riferimento alla tabella in calce si prega quindi di confermare che la interpretazione sia corretta con riferimento alla colonna in giallo (come da linee guida Anac di attuazione del D.Lgs. 50/2016:
……..”avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ……. Per un importo totale non inferiore a      0,4 e 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ….. “

Risposta al Quesito n° 13
Si conferma che i lavori in ambito aeroportuale debbano avere un importo, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, la cui somma sia pari a 0.80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

 

Quesito n° 14
Nell’ottica di favorire una più ampia partecipazione alla gara, in considerazione anche della normativa vigente, si chiede di confermare che il requisito minimo all’espletamento dei due appalti può essere così soddisfatto:

  • Espletamento di due servizi la cui somma sia almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori;
  • Posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
  • Dimostrabile attraverso opere analoghe a quelle oggetto di incarico con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare e pertanto non necessariamente di identica destinazione funzionale.
  • Si chiede di confermare se per tale procedura è prevista la verifica dei requisiti tramite sistema AVCPASS e pertanto la presentazione tra i documenti amministrativi della componente PASSOe.

Risposta al Quesito n° 14

  • Si conferma, come da linee guida Anac, che la somma di due servizi svolti deve essre pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori.
  • Nel caso di raggruppamenti i requisiti devono essere posseduti in relazione alle percentuali di partecipazione del soggetti raggruppati.
  • I requisiti, come previsto da Disciplinare di gara al punto b) art. 4, devono essere relativi a lavori in ambito aeroportuale.
  • Non è necessario richiedere il PASSOe

 

Quesito n° 15
Per quanto riguarda la parte amministrativa, si chiede cortesemente di confermare che i “certificati attestanti le prestazioni svolte rilasciate dai Committenti”, a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, verranno richiesti e presentati a valle dell’eventuale aggiudicazione come riportato nel secondo paragrafo a pag. 10 del disciplinare di gara.
Sempre in merito ai certificati di regolare esecuzione, si chiede di chiarire come, in presenza di partner estero, possano essere ricondotte le categorie di opere (edilizia/strutture/impianti/viabilità) rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (E.20, IA.02/04, e V.03).
Si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “opere impiantistiche IA.02 – IA.04 – vari” riportato nella tabella a pag. 4 del disciplinare di gara. Chiediamo inoltre se nella cat. IA.02 possono essere ricomprese le opere impiantistiche idrauliche classificate nella cat. IA.01.

Risposta al Quesito n° 15
Si conferma quanto riportato a pag. 10 secondo paragrafo del Disciplinare di gara.
In presenza di partner estero è necessario produrre dichiarazione, redatta in lingua italiana o in alternativa corredata da traduzione giurata, del committente estero che indichi i servizi svolti, dai quali è possibile evincere la similitudine con le categorie oggetto di gara.
Il termine “varie” è da considerare come riferito ad altre tipologie impiantistiche che potrebbero avere rilievo per opere in ambito aeroportuale, inoltre la cat. IA.01 può essere ricompresa nella cat. IA.02.

 

Quesito n° 16
In riferimento alla polizza assicurativa contro i Rischi Professionali (requisito richiesto al punto t) pag. 15 del disciplinare di gara), si chiede di chiarire se tutti i componenti del raggruppamento concorrano coprire il requisito minimo richiesto, se la mandataria debba possedere anche tale requisito in misura maggioritaria e se tale documento debba già essere allegato ai documenti di gara.

Risposta al Quesito n° 16
Tutti i componenti RTI concorrono a coprire il requisito richiesto secondo le percentuali di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento.

 

Quesito n° 17
In riferimento ai requisiti di qualificazione di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti a pag. 9 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire se sia sufficiente dichiararne il possesso (come richiesto al punto t) pag. 15 del disciplinare di gara), oppure sia necessario esplicitarli riportandoli ad esempio nel DGUE ovvero allegando un elenco servizi svolti.

Risposta al Quesito n° 17
Si conferma quanto richiesto al punto t) pag. 15 del disciplinare di gara.

 

Quesito n° 18
Sempre in riferimento alla predisposizione della parte amministrativa ed offerta economica, si chiede cortesemente se codesto Spettabile Ente ritiene di mettere a disposizione dei Concorrenti la modulistica necessaria in formato editabile (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative – offerta economica).

Risposta al Quesito n° 18
Non è prevista alcuna modulistica specifica (quanti riportato nel Disciplinare di gara in merito al modello allegato è un refusi redazionale).

 

Quesito n° 19
Per quanto riguarda l’offerta tecnica, si chiede di confermare che i CV specifici richiesti per l’elemento di valutazione B2, non sono compresi nel conteggio delle pagine della Relazione tecnico illustrativa che prevede un limite di n. 8 cartelle A3 (ovvero n. 16 cartelle A4).

Risposta al Quesito n° 19
Si conferma che i curricula specifici richiesti, sono esclusi dal computo del numero massimo di cartelle.

 

Ing. Luigi Bonfiglio
Responsabile unico del procedimento

AVVISO SOSTITUZIONE ALLEGATO

Si comunica che il file "Schema di parcelle" pubblicato il 06 giugno 2019 come allegato alla "Procedura aperta per appalto di servizi di architettura e ingegneria – CUP G17H03000130001 CIG 79099866F0" è sostituito con il presente file allegato.

Luigi Bonfiglio
Responsabile Unico del Procedimento